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ISTITUZIONE E DISCIPLINA DELL’IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni)
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Articolo 1 1. L'imposta sul valore aggiunto si applica sulle cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato nell'esercizio di imprese o nell'esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate. Articolo 7 1. Agli effetti del presente decreto: per consultare tutte le disposizioni in materia clicca qui |
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